Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento

 

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relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.